STATUTO

DENOMINAZIONE , SEDE, DURATA E OGGETTO

Art. 1 DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
E' costituita un'Associazione di volontariato, di ispirazione cristiana, ai sensi e per gli effetti della L. 266/91 sotto la denominazione "IL VANGELO DELLA VITA – O.N.L.U.S." L'Associazione ha sede in Foggia, Viale Leone XIII n 329. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse, su tutto il territorio nazionale, sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati. L'Associazione avra' durata illimitata.

FINALITA'
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai valori ed agli ideali della solidarieta' cristiana ed umana. Essa si propone di perseguire finalita' di beneficenza ed aiuti umanitari a componenti collettivita' italiane ed estere. Essa in particolare si propone di:
1. diffondere i valori della solidarieta', della condivisione e dell'uguaglianza fra i popoli;
2. promuovere gli scambi culturali fra i diversi paesi e l'Italia;
3. promuovere la conoscenza di diritti e doveri degli immigrati e il loro bisogno comunicativo;
4. promuovere una rete di interscambi e servizi volta alla soluzione dei bisogni dei singoli individui e delle famiglie che vivono particolari situazioni di disagio;
5. fornire aiuti alle popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo e realizzare progetti specifici quali:

a) l'organizzazione ed il sostegno di iniziative di adozioni morali a distanza di minori in difficolta' ed il sostegno economico di gruppi familiari e di strutture di accoglienza per orfani e minori abbandonati;
b) la costruzione di dispensari, centri per la salute e ospedali;
c) la costruzione di scuole nelle citta', nei villaggi o nelle comunita' che ne siano prive;
d) l'organizzazione ed il sostegno di: corsi di formazione, selezione ed impiego di personale volontario da inviare nei Paesi in Via di Sviluppo o in stato di necessita' e per persone provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo;
e) l'utilizzo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, vento, sole) nel massimo rispetto ambientale;
f) la promozione di piccoli progetti per sviluppare attivita' economiche basate principalmente sull'artigianato, sulle tradizioni artistiche e sull'utilizzo delle risorse naturali;
g) il miglioramento delle tecniche agricole, di allevamento di animali da cortile e di pastorizia;
h) la protezione delle risorse naturali e ambientali;
i) lo studio, la preservazione e la ricerca sulla cultura, l'arte, la spiritualita' e la storia dei Paesi citati.

Tali attivita' potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali.
A tale scopo l'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attivita' mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.
L'Associazione potra' altresi' svolgere tutte le attivita' connesse al proprio scopo istituzionale, nonche' tutte le attivita', in quanto ad esse integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purche' nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 REGOLAMENTAZIONI
L'Associazione e' retta dal presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla L. 266/91 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Assemblea dei Soci puo' emanare un regolamento interno, il quale disciplinera', in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attivita' dell'ente.

ASSOCIATI
Art. 4
1. Il numero dei Soci e' illimitato. Essi si distinguono in:

a) Soci fondatori
b) Soci ordinari

2. I Soci fondatori hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attivita' dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attivita' sociale e di garantire il rispetto del presente Statuto. Sono Soci fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo.
3. Sono Soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, anche se minori, e in tal caso autorizzati da almeno uno dei genitori, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi umanitari, ne condividano i valori cristiani ed intendano prestare volontariamente e a titolo gratuito la propria opera per sostenere l'attivita'.
4. L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed e' sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo.
5. I Soci, sia fondatori che ordinari, sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verra' annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.
6. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed invitati al versamento della quota annuale di associazione.
7. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.
8. Agli associati spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata e regolarmente documentate.
9. La qualita' di Socio si perde, su delibera del Consiglio Direttivo, per decesso, dimissioni, morosita' o per comportamento sociale dannoso all'immagine dell'Associazione. Il Socio recedente o escluso, per qualsiasi motivo, non ha diritto al rimborso delle quote sociali pagate, ne' puo' vantare alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

PATRIMONIO
Art.5
1. Il patrimonio e' costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;
b) da liberalita' e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
c) da contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d'opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivita' sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento della finalita' di beneficenza, umanitaria e cristiana dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.
Il contributo associativo e' intrasmissibile e non e' rivalutabile.

BILANCIO ED UTILI
Art. 6
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verra' predisposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verra' altresi' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Gli utili o gli avanzi di gestione, nonche' fondi riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

ORGANI SOCIALI
Art. 7

Sono organi dell'associazione:

1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente.

ASSEMBLEA
Art. 8 COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
L'Assemblea e' costituita da tutti i Soci e viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Essa e' convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo, del Presidente stesso o di almeno un terzo dei Soci.
La convocazione dell'Assemblea e' fatta a mezzo lettera ordinaria, o fax, o posta elettronica inviati ai Soci almeno cinque giorni prima della data della riunione e indicanti luogo, data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione.
La convocazione dell'Assemblea, per l'approvazione del bilancio, e' fatta almeno otto giorni prima della data della riunione.

Art. 9 COMPETENZA E VOTAZIONE

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sull'ammontare delle quote associative, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.
Hanno diritto di intervento in Assemblea e di votare tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento delle quote annue di associazione, in proprio o per delega ad un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Ogni socio puo' rappresentare, oltre il suo, solo un voto delegato.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere piu' anziano e, in assenza di entrambi, da persona nominata dall'Assemblea stessa che provvedera' anche alla nomina di un segretario il quale redigera' il verbale della riunione.

Art. 10 VALIDITA'

L'Assemblea e' validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la meta' dei Soci aventi diritto al voto, in prima convocazione; mentre in seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi il diritto di voto e delibera sempre a loro maggioranza.
L'Assemblea e' straordinaria quando e' chiamata a decidere sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e delibera a maggioranza qualificata.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 11
Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente piu' tre soci nominati dall'Assemblea, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la meta' dei soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni; al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o piu' dei suoi membri, il Consiglio Direttivo ha facolta' di procedere per cooptazione all'integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario.
Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte a ratifica dell'Assemblea.
Le cariche di tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

PRESIDENTE
Art.12
Il Presidente e' nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. Il Presidente, in caso di impedimento e di assenza, puo' nominare il Consigliere piu' anziano a fare le sue veci.
Il Presidente puo' delegare a uno o piu' consiglieri permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni.
Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
In caso di necessita' e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
Al Presidente e' attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

SCIOGLIMENTO
Art. 13
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verra' interamente destinato ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformita' alla L. 266/91, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Art. 14
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

EFFETTI
Art. 15
Il presente Statuto entrera' in vigore all'atto della sua registrazione ed annulla e sostituisce quello precedentemente registrato.br>

Foggia, 18 Novembre 2009